VENDITA DI IMBARCAZIONI

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARILE

Documenti:

- Fotocopia dei documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali sia delle parti cedenti che degli acquirenti;

- Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) della parte venditrice.

- Cittadinanza della parte compratrice.

- Se acquista una società, dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che la società ha i requisiti di nazionalità previsti dalla legge per acquistare l’imbarcazione.

- Licenza che abilita alla navigazione (verificare l’intestazione della stessa). Da tale documento occorre ricavare gli estremi di identificazione dell’imbarcazione (nome o numero di iscrizione, sede dell’ufficio di iscrizione, lunghezza fuori tutto, stazza lorda).

- Prezzo di vendita.

Regime fiscale:

- L’atto e’ soggetto a registrazione con le imposte fisse risultanti dall’art. 7 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, ed e’ soggetto a imposta di bollo secondo le regole ordinarie.

Tipologia di imbarcazioni da diporto:

Occorre far riferimento al D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 202 del 31.8.2005), con cui è stato approvato il nuovo Codice della nautica da diporto.

Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto (dette "unità da diporto") si distinguono in navi (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri), imbarcazioni (unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri) e natanti da diporto (queste ultime costituite dalle unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri)

Vendita con dichiarazione unilaterale del venditore:

- E’ possibile utilizzare, per l'iscrizione nei pubblici registri, la dichiarazione unilaterale di vendita (art. 252 cod. nav.), con firma autenticata dal notaio, per:

a) - imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;

b) - navi e galleggianti di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).

- I natanti da diporto, in quanto non siano iscritti negli appositi registri (ai sensi dell'art. 27 del Codice della nautica da diporto), sono esclusi dall’ambito dei beni mobili registrati; per la loro vendita non e’ necessaria l’autentica notarile.

- L’atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a registrazione.

- Onorario di repertorio: 50%

Contratto di vendita:

- E’ necessaria l’autentica del contratto, e quindi anche della firma dell’acquirente (art. 252 cod. nav.), per:

a) - navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri);

b) - navi e galleggianti di stazza lorda superiore a 10 tonnellate (se a motore) o 25 tonnellate (a vela o remi).

- L’atto autenticato viene redatto in doppio originale, ed è soggetto a registrazione.

- Onorario di repertorio: 100%